Decreto ministeriale 20 dicembre 2012
Decreto ministeriale 20 dicembre 2012
Decreto ministeriale 20 dicembre 2012
1- Finalità:
la regola tecnica fa riferimento alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; tra tali impianti ricadono gli impianti di rivelazione e segnalazione manuale di incendio.
2- Campo di applicazione:
la regola tecnica si applica agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (4 aprile 2013) soggetti a modifica sostanziale, ovvero a trasformazione tipologica (natura dell’impianto) o ampliamento in misura superiore al 50% (per gli impianti di rivelazione, in termini di numero di rivelatori o pulsanti).
3- Prodotti impiegabili:
l’articolo 3 precisa che i prodotti cui fa riferimento la regola tecnica sono quelli regolamentati dalle disposizioni comunitarie (cioè dalle norme armonizzate relative); sebbene sia possibile impiegare prodotti non rispondenti a tali norme ma fabbricati in uno Stato membro dell’Unione europea; in Turchia oppure in uno Stato firmatario dell’EFTA e che garantiscano un livello di protezione antincendio equivalente a quello prescritto dal Decreto.
4- Progettazione degli impianti:
il Decreto stabilisce che il progetto degli impianti deve essere redatto da un tecnico abilitato; ad eccezione degli impianti da realizzare secondo standard internazionali riconosciuti nell’ambito antincendio; che vanno progettati da un professionista antincendio. essi dunque; possono dunque essere progettati secondo standard quali NFPA 70 e NFPA 72 in alternativa alla normativa nazionale UNI 9795 (con le limitazioni dianzi descritte). Il capitolo 6 della regola tecnica precisa che l’applicazione di standard internazionali riconosciuti è estendibile anche alle attività di installazione; esercizio e manutenzione degli impianti di rivelazione incendi; a condizione che i prodotti impiegati siano quelli soggetti a normativa comunitaria. quindi NFPA 72 deve contemplare prodotti con marcatura CE (e non, ad esempio, UL listed o FM approved). inoltre; l’adozione di normative internazionali ne richiede l’applicazione integrale, fugando il campo da possibili utilizzi parziali o ibridi delle norme stesse.
5- Aspetti documentali:
introducendo un doppio approccio alla progettazione degli impianti; il Decreto esplicita la documentazione da presentare in fase di valutazione dei progetti e di controllo di prevenzione incendi; chiarendo quanto indicato nell’allegato I e nel terzo capitolo dell’allegato II del Decreto 7 agosto 2012. In particolare, in fase di valutazione dei progetti risulterà necessario indicare la specifica dell’impianto (già prevista dal Decreto 7 agosto 2012) con firma aggiuntiva di professionista antincendio per i soli casi di impianti da realizzare secondo standard internazionali. In fase di controllo di prevenzione incendi; la dichiarazione di conformità di cui al Decreto interministeriale n.37 del 22 gennaio 2008 sarà integrata; per gli impianti realizzati secondo normative internazionali, da apposita certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto; firmata da professionista antincendio.
I contenuti progettuali degli impianti di rivelazione incendi sono, ad ogni modo; quelli già prescritti dalle rispettive normative tecniche, che sono pienamente esaustive e a cui si rimanda.
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